Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18-1-2002
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Deliberazione 12 dicembre 2001
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti.
IL COMITATO NAZIONALE dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare l'art.
30, comma 4, che stabilisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo,
nonche' per le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti
inquinati;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti
e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo,
ed in particolare l'art.
6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale
dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e
classi;
Considerato che l'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso dei requisiti
di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto
28 aprile 1998, n. 406;
Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attivita' di
bonifica dei siti;
Delibera:
Art. 1. - Requisiti per l'iscrizione.
1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 devono:
a) dimostrare la disponibilita' delle attrezzature necessarie per l'esecuzione
degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato A;
b) dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i
criteri di cui all'allegato B;
c) disporre della dotazione minima di personale individuata nell'allegato C;
d) soddisfare il requisito di capacita' finanziaria con gli importi di cui
all'allegato D.
2. Il possesso della capacita' finanziaria di cui al comma 1, lettera d), e'
dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile
1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di
affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da societa'
finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, secondo
lo schema allegato sotto la lettera E, o da una dichiarazione concernente la
cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi
cinque esercizi.
Art. 2. - Responsabile tecnico.
1. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che
intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 sono individuati nell'allegato
F.
Art. 3. - Disposizioni finali e transitorie.
1. L'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 30,
comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata
in vigore del decreto che fissera' modalita' e importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, come previsto
dall'art. 30, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
Allegato A - ELENCO ATTREZZATURE CATEGORIA 9
1. air-line
2. apparecchi di comunicazione
3. aspiratori
4. attrezzatura per rilievi geofisici
5. attrezzature per escavazione
6. attrezzature per prelievo campioni e loro conservazione
7. autocarro
8. autorespiratori
9. miniescavatore
10. campionatori
11. centrifuga trasportabile per rifiuti/disidratatrice
12. compressori
13. elettropompe
14. esposimetri portatili
15. estintori
16. estrattore
17. filtri (per polveri, vapori, ecc.)
18. generatore portatile/carrellato
19. gru manuale
20. gruppo di trattamento/filtraggio acque
21. gruppo elettrogeno
22. idro pulitrice
23. impianto di depurazione reflui gassosi
24. impianto di inertizzazione trasportabile
25. impianto di ventilazione termico dotato di misurazione di esplosività in
linea
26. impianto fisso o mobile di disidratazione fanghi (comprensivo di sistema di
dosaggio di polielettrolita)
27. impianto mobile/fisso di trattamento rifiuti
28. laboratorio fisso o mobile per analisi chimiche e geologiche
29. lampade lampeggianti
30. misuratore di gas interstiziale nei terreni
31. muletto
32. mezzi per movimento terra
33. pompe
34. protezioni individuali
35. quadri elettrici mobili
36. reggettatrice ad aria compressa per fusti
37. sistema di triturazione fusti
38. superfusti
39. stazione di stoccaggio provvisorio rifiuti e caricamento
40. stazione fissa di trattamento
41. transenne per delimitazione
42. ultradoccia
43. unità di decontaminazione
44. unità di riscaldamento
45. vaglio
VALORE ATTREZZATURE CATEGORIA 9
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CLASSE E |
CLASSE D |
CLASSE C |
CLASSE B |
CLASSE A |
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fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69) |
fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52) |
fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) |
fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49) |
oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49) |
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Bonifica siti |
euro 92.962,00 (Lire 179.999.500) |
euro 232.406,00 (Lire 450.000.800) |
euro |
euro |
euro 1.136.205,00 (Lire 2.199.999.700) |
1. Il presente elenco deve ritenersi
esemplificativo e non esaustivo delle attrezzature idonee.
2. Le imprese devono disporre di attrezzature per un valore almeno pari a
quello fissato per la classe di iscrizione. Il valore delle attrezzature è
dimostrato mediante apposita dichiarazione resa dall'impresa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 o mediante perizia giurata che attesti il valore reale delle
attrezzature.
3. Con la domanda di iscrizione le imprese devono fornire una scheda tecnica,
con descrizione e valore, per ciascuna attrezzatura. Devono, altresì,
dimostrare la disponibilità delle attrezzature mediante il possesso di idoneo
titolo giuridico che ne garantisca la piena disponibilità.
Allegato B - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA
CLASSE E |
CLASSE D |
CLASSE C |
CLASSE B |
CLASSE A |
fino a Lire |
fino a Lire |
fino a Lire |
fino a Lire |
oltre Lire |
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|
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NON RICHIESTA |
NON RICHIESTA |
774.685,00 euro |
3.873.427,00 euro |
6.455.711,00 euro |
1. Per l'iscrizione nella classi A, B e C, le
imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei sette anni che
precedono la domanda d'iscrizione, interventi di bonifica o di aver partecipato
ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di
bonifica, per un importo complessivo non inferiore al 50% del limite superiore
della classe per la quale si chiede l'iscrizione. Per la classe A il 50% è
calcolato su un importo di euro 12.911.422,00 (Lire 24.999.999.100)
2. Per l'iscrizione nella classe A deve essere stato eseguito almeno un
intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 2.065.828,00 (Lire
4.000.000.800)
Per l'iscrizione nella classe B deve essere stato eseguito almeno un intervento
di bonifica per un importo non inferiore a euro 1.032.914,00 (Lire
2.000.000.400)
Per l'iscrizione nella classe C deve essere stato eseguito almeno un intervento
di bonifica per un importo non inferiore a euro 258.228,00 (Lire 499.999.100)
3. Sono ritenuti idonei gli interventi di bonifica eseguiti regolarmente e con
buon esito iniziati ed ultimati negli ultimi 7 anni che precedono la domanda
d'iscrizione.
L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata dai certificati di
regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione
appaltante.
I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una
dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene
attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito; se tali interventi hanno dato luogo a vertenze
in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.
4. L'importo degli interventi di bonifica è costituito dall'importo
contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale
revisione dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio.
Allegato C - DOTAZIONE PERSONALE CATEGORIA 9
CLASSE E |
CLASSE D |
CLASSE C |
CLASSE B |
CLASSE A |
fino a Lire |
fino a Lire |
fino a Lire |
fino a Lire |
oltre Lire |
|
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|
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2 |
6 |
8 |
12 |
15 |
1 Per ogni cantiere in cui si eseguono intervalli
di bonifica ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 deve essere prevista la figura di un responsabile di cantiere dell'impresa.
2. Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione di personale devono essere
ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria; 1 laureato in Chimica; 1 laureato
in Scienze Geologiche.
3. Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione di personale devono essere
ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria e 1 laureato in Chimica o in
Scienze Geologiche.
4. Per l'iscrizione nelle classi C e D, nella dotazione di personale deve
essere ricompreso almeno: 1 laureato o in Ingegneria o in Chimica o in Scienze
Geologiche.
N.B. Il presente allegato e' relativo solo al personale tecnico.
Allegato D - CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 9
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CLASSE E |
CLASSE D |
CLASSE C |
CLASSE B |
CLASSE A |
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fino a Lire |
fino a Lire |
fino a Lire |
fino a Lire |
oltre Lire |
|
|
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Bonifica |
euro |
euro |
euro |
euro 1.032.914,00 |
euro 1.807.599,00 |
Allegato E - ATTESTAZIONE
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O SOCIETÀ HA CONCESSO AL SIG. .......................................... NELLA FORMA TECNICA DI ............................................ UN AFFIDAMENTO DI L. ...................................
Allegato F - REQUISITI RESPONSABILE TECNICO
CATEGORIA 9
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CLASSE E |
CLASSE D |
CLASSE C |
CLASSE B |
CLASSE A |
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fino a Lire 100.000.000 |
fino a Lire |
fino a Lire |
fino a Lire |
oltre Lire |
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CF+2aa/D+2aa/L |
CF+3aa/D+3aa/L |
CF+5aa/D+5aa/L |
CF+DU+4aa/DU+ |
CF+L+4aa/L+5aa |
LEGENDA
D = Diploma di Geometra o di Perito Industriale o
di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile
L = Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche
D.U. = Diploma Universitario o laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in
Scienze Geologiche
CF = Corso di formazione
aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee
attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal
committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno
il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.