RUMORE

Il D.lgs. 15 agosto 1991 n.277 prescrive misure di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione durante il lavoro al piombo, all’amianto e al rumore. Condizione e presupposto per un’efficace azione di prevenzione e tutela, è la valutazione del rischio: non ci si può difendere da un rischio che non si conosce. Particolare importanza viene quindi data alla partecipazione dei lavoratori. Questi ultimi e i loro rappresentanti devono essere consultati ancora prima di effettuare la valutazione del rischio rumore.

Per valutare l’esposizione al rumore a cui è soggetto il lavoratore, si devono in primo luogo misurare i livelli sonori presenti nell’ambiente, in corrispondenza delle varie postazioni di lavoro. A partire da questi, si calcolano i livelli di esposizione personale (LEP) con l’aiuto delle formule matematiche. L’esposizione personale è la quantità di rumore percepita dal lavoratore nell’arco della giornata (otto ore) o della settimana (quaranta ore) lavorativa. Il calcolo viene effettuato tenendo conto dei diversi livelli di rumore a cui è esposto nel corso della giornata e dei tempi di esposizione. Dopo aver fatto la valutazione del rischio rumore, non è escluso che rimanga l’esigenza di indossare mezzi individuali di protezione.

Obblighi per i lavoratori:

Osservare le norme del decreto 277/91 e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti per garantire una protezione individuale e collettiva;
usare con cura e in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione individuale predisposti e forniti dal datore di lavoro;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione nonché le altre eventuali condizioni di pericolo adoperandosi direttamente in caso di urgenza (nell’ambito delle competenze e delle possibilità) per ridurre o eliminare pericoli;
la sanzione per chi non ottempera ai seguenti obblighi va da 300 a 600mila lire.

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza di segnalazione, di misurazione e i mezzi individuali e collettivi di protezione;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza e che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
la sanzione per chi non ottempera ai seguenti obblighi va da 600mila lire a 2milioni.

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

 

LEGISLAZIONE

Decreto legislativo 277 del 15/8/1991     

Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici rumore, piombo, amianto