RUMORE
Il D.lgs. 15 agosto 1991 n.277 prescrive misure di
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i
rischi derivanti dall’esposizione durante il lavoro al piombo,
all’amianto e al rumore. Condizione e presupposto per un’efficace
azione di prevenzione e tutela, è la valutazione del rischio:
non ci si può difendere da un rischio che non si conosce.
Particolare importanza viene quindi data alla partecipazione dei
lavoratori. Questi ultimi e i loro rappresentanti devono essere
consultati ancora prima di effettuare la valutazione del rischio
rumore.
Per valutare l’esposizione al rumore a cui è
soggetto il lavoratore, si devono in primo luogo misurare i livelli
sonori presenti nell’ambiente, in corrispondenza delle varie
postazioni di lavoro. A partire da questi, si calcolano i livelli di
esposizione personale (LEP) con l’aiuto delle formule
matematiche. L’esposizione personale è la quantità di rumore
percepita dal lavoratore nell’arco della giornata (otto ore) o della
settimana (quaranta ore) lavorativa. Il calcolo viene effettuato
tenendo conto dei diversi livelli di rumore a cui è esposto nel
corso della giornata e dei tempi di esposizione. Dopo aver fatto la
valutazione del rischio rumore, non è escluso che rimanga
l’esigenza di indossare mezzi individuali di protezione.
Obblighi per i lavoratori:
Osservare le norme del
decreto 277/91 e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti per garantire una protezione individuale e
collettiva;
usare
con cura e in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i
mezzi di protezione individuale predisposti e forniti dal datore di
lavoro;
segnalare
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo adoperandosi
direttamente in caso di urgenza (nell’ambito delle competenze e
delle possibilità) per ridurre o eliminare pericoli;
la sanzione per chi non ottempera
ai seguenti obblighi va da 300 a 600mila lire.
Non rimuovere o modificare
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza di segnalazione, di
misurazione e i mezzi individuali e collettivi di
protezione;
non
compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
competenza e che possono compromettere la protezione e la
sicurezza;
la sanzione
per chi non ottempera ai seguenti obblighi va da 600mila lire a
2milioni.
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
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LEGISLAZIONE
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Decreto
legislativo 277 del 15/8/1991
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Misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e
fisici rumore, piombo, amianto
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