EMISSIONI
IN ATMOSFERA
Il DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo quanto specificato ai
punti 1), 2), 3), 4) del DPCM 21 luglio 1989, si applica agli stabilimenti od
altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che
provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla
Legge 8 agosto 1985, n. 443.
Ai fini dell’ applicazione della legge si ricorda che uno
stabilimento può essere costituito da più impianti.
L’impianto, ai sensi della direttiva 99/13/CE, è un'unità
tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita che siano tecnicamente
connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle
emissioni.
Le linee produttive possono comprendere a loro volta più
punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.
DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE
Qualora il progetto preveda un intervento sia sottoposto alla materia edilizia la domanda di
autorizzazione deve essere allegata all'istanza per il rilascio di concessione.
Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 24
maggio 1988 n. 203, devono riportare i punti di emissione nuovi o modificati,
oggetto di autorizzazione. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche
all’impianto che non comportino variazioni qualitative delle emissioni
inquinanti ovvero variazione del flusso complessivo di massa o delle singole
emissioni dell’impianto non superiori al 10% .
Qualsiasi modifica è comunque da considerarsi modifica
sostanziale, e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, in presenza di
sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate, ai sensi dell’art. 4.3 del DPR 25 luglio
1991.
Impresa esistente |
In questo caso l’attività svolta
all’interno dello stabilimento potrebbe essere già in possesso di una
autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Sia nella autorizzazione che
nella documentazione presentata per il suo ottenimento sono elencate le
emissioni presenti (E1, E2, E3) ecc.. Nel quadro riassuntivo delle
emissioni sono rappresentate tutte le caratteristiche più salienti, in
particolare portata (espressa in mc/ora) e concentrazione degli inquinanti
(espressa in mg/Nmc).
Tenendo conto di quanto già detto in premessa, una
nuova domanda di autorizzazione dovrà essere presentata:
- se nel progetto che si intende presentare sono
previsti interventi sull’immobile o sulle lavorazioni tali da dover
adeguare gli impianti di aspirazione alle nuove esigenze con la
conseguenza di dover poi modificare portata e/o concentrazione degli
inquinanti delle emissioni esistenti
- se sono previste nuove lavorazioni e quindi nuovi
impianti di aspirazione con relative emissioni
- se si prevede un aumento delle ore di esercizio
degli impianti rispetto a quanto già autorizzato.
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Nuova impresa |
La domanda di autorizzazione dovrà essere
presentata se sono previste lavorazioni in grado di emettere sostanze
inquinanti allo stato areodisperso e quindi se si rende necessaria
l’installazione di adeguati impianti di aspirazione con relative
emissioni.
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A seconda delle lavorazione e dei particolari tipi di
impianti per l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni ai nuovi impianti,
modifiche o trasferimenti, si applicano i criteri emanati dal CRIA della Regione
Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti
destinati alla difesa nazionale, gli impianti termici non inseriti in un ciclo
di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi
industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli
impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di
ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili a sterilizzazione e
disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine,
mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di
ristorazione.
Sono esclusi altresì gli impianti di distribuzione di
carburante per autotrazione, nonché gli impianti di produzione di energia
elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, i depositi di oli
minerali e gas liquefatti, ai sensi del DPR 25 luglio 1991.
Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria gli impianti
di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca e gli
impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di
prototipi.
Le attività esistenti e nuove ad inquinamento atmosferico poco
significativo, di cui all’art. 2 del DPR 25
luglio 1991, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del DPR 24
maggio 1988, n. 203.
ALLEGATO I AL
DPR 25.07.1991
ELENCO DELLE
ATTIVITA’ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO
SIGNIFICATIVO
- Pulizia a secco di
tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la
condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo
chiuso.
- Lavorazioni meccaniche
in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale
dei metalli e smerigliature.
- Rosticceria e
friggitoria.
- Attività estetica,
sanitaria e di servizio e cura della persona.
- Laboratorio
odontotecnici.
- Laboratorio orafi senza
fusione di metalli.
- Decorazione di
piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- Officine meccaniche di
riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e
simili).
- Le seguenti lavorazioni
tessili:
- preparazione,
filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e
sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre
sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di
fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga,
lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in
grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, fissaggio a condizione
che siano rispettate le seguenti condizioni:
- le operazioni in bagno
acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di
ebollizione del bagno medesimo;
- le operazioni di bagno
acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza
utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici
volatili;
- le operazioni di bagno
acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari
chiusi;
- le operazioni di
asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa
pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo
bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali
o altri prodotti organici od inorganici volatili.
- Cucine, ristorazione
collettiva e mense.
- Panetteria, pasticceria
ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.
- Stabulari acclusi a
laboratori di ricerca e di analisi.
- Serre.
- Stirerie.
- Laboratori
fotografici.
- Autorimesse.
- Autolavaggi.
- Silos per materiali da
costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione
industriale.
- Officine ed altri
laboratori annessi a scuole.
- Eliografia.
- Impianti termici o
caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di
combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, La
potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti
a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio
combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
peso.
- Stoccaggio e
movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da
giacimenti, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas
inerte.
- Sfiati e ricambi d'aria
esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di
lavoro.
- Impianti trattamento
acque.
- Impianti termici
connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una
potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se
funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.
- Gruppi elettrogeni e di
cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o
GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o
gasolio.
- Concerie e pelliccerie
con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.
- Seconde lavorazioni del
vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e
satinatura.
- Produzione di vetro con
forni elettrici a volta fredda.
Sono soggette ad autorizzazione generale le domanda relative
ad attività a ridotto inquinamento
atmosferico di cui al art. 4 del DPR 25 luglio
1991, quando la
quantità delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo produttivo, è
inferiore a quanto previsto all’allegato 2 al citato DPR.
L’autorizzazione in via generale non si applica quando tra
le materie prime ed ausiliarie figurano sostanze cancerogene e/o teratogene e/o
mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ai
sensi dell’art. 4.3 del DPR 25 luglio 1991
ALLEGATO II AL
DPR 25.07.1991
ELENCO DELLE
ATTIVITA’ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Descrizione
attività
- Pulizia a secco di
tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di
solventi non superiore a 20 kg/g.
- Riparazione e
verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con
utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti
all'uso non superiore a 20 kg/g.
- Tipografia, litografia,
serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e
similari) non superiore a 30 kg/g.
- Produzione di prodotti
in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200
kg/g.
- Produzione di articoli
in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non
superiore a 500 kg/g.
- Produzione di mobili,
oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con
utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g.
- Verniciatura, laccatura,
doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti
vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g.
- Verniciatura di oggetti
vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g.
- Panificazione,
pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500
kg/g.
- Torrefazione di caffè ed
altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450
kg/g.
- Produzione di mastici,
pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500
kg/g.
- Sgrassaggio superficiale
dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10
kg/g.
- Laboratori orafi con
fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- Anodizzazione,
galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti
chimici non superiore a 10 kg/g.
- Utilizzazione di mastici
e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100
kg/g.
- Produzione di sapone e
detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di
materie prime non superiore a 200 kg/g.
- Tempra di metalli con
consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
- Produzione di oggetti
artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con
utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50
kg/g.
- Trasformazione e
conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con
produzione non superiore a 1000 kg/g.
- Trasformazione e
conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a
1000 kg/g.
- Molitura cereali con
produzione non superiore a 1500 kg/g.
- Lavorazione e
conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione
con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- Prodotti in calcestruzzo
e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- Pressofusione con
utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.
- Lavorazioni
manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 100
kg/g.
- Lavorazioni conciarie
con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/g.
- Fonderie di metalli con
produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g.
- Produzione di ceramiche
artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a
3000 kg/g.
- Produzione di carta,
cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000
kg/g.
- Saldature di oggetti e
superfici metalliche.
- Trasformazioni
lattierocasearie con produzione non superiore a 1000
kg/g.
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LEGISLAZIONE
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DPR
203 del 24/5/1988
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Attuazione delle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti
norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali
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Decreto
Ministeriale del 12/07/1990
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Linee guida per il contenimento delle
emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori
minimi di emissione.
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Decreto
del Presidente della Repubblica del
25/07/1991
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Modifiche dell'atto di indirizzo e
coordinamento in materia di emissioni poco significative e di
attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989
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