MINORI

Il D.Lgs. 345/99, attuazione della direttiva 94/33/Ce sulla protezione dei giovali al lavoro, e la successiva integrazione e modifica di alcuni articoli apportata dal D.Lgs 262/2000, ha  introdotto nuove e più severe modalità per l’assunzione dei lavoratori minorenni soggetti a mansioni che richiedono la sorveglianza sanitaria del medico competente secondo il D.Lgs. 303/56, il D.Lgs 277/91 e il D.Lgs. 626/94.

Viene inoltre ribadito che gli adolescenti non possono svolgere le lavorazioni, i processi e i lavori previsti nell’allegato I sotto riportato.Il datore di lavoro può comunque richiedere un’autorizzazione per derogare ai divieti e alle limitazioni che sono principalmente identificate nei seguenti casi:

·         rischio rumore superiore ai 90 dbA.Se però l’esposizione al rumore sarà fra gli 80 e i 90 decibel, il datore di lavoro dovrà comunque fornire adeguati mezzi di protezione al minore (cuffie, tappi, etc.) e un’adeguata formazione per il loro utilizzo.

·         rischi chimici delle sostanze utilizzate

·         particolari processi lavorativi espressamente indicate da decreto.

 

ALLEGATO 1 del D.LGS. 345/99


1              Agenti Fisici:

1.1    atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, in immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.321;

1.2    rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2              Agenti Biologici:

2.1    agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n.91 e n.92.

3              Agenti Chimici:

3.1    sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

3.2    sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

3.2.1     pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39)

3.2.2     possibilità di effetti irreversibili (R40)

3.2.3     può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42)

3.2.4     può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)

3.2.5     può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)

3.2.6     pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48)

3.2.7     può ridurre la fertilità (R60)

3.2.8     può danneggiare i bambini non ancora nati (R61)

3.3     sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”

3.4    sostanze e preparati di cui al Titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

3.5    piombo e composti;

3.6    amianto.

4              Processi e Lavori:
Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso.

4.1    Processi e lavori di cui all’allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994; (presenza di IPA, nichel, alcool isopropilico; auramina)

4.2    Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 12956, n. 302.

4.3    Lavori in serragli contenenti animali feroci e velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4.4    Lavori di mattatoio.

4.5     Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

4.6     Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 3.

4.7     Lavori  comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.

4.8     Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

4.9     Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

4.10  Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavori ai laminatoi.

4.11  Lavorazioni nelle fonderie.

4.12  Processi elettrolitici.

4.13  Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi;

4.14  Produzione e lavorazione dello zolfo.

4.15  Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

4.16  Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

4.17  Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

4.18  Lavorazione dei tabacchi.

4.19  Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

4.20  Produzione di calce ventilata.

4.21  Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

4.22  Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

4.23  Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

4.24  Lavori nei magazzini frigoriferi.

4.25  Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

4.26  Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

4.27  Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

4.28  Legaggio ed abbattimento degli alberi.

4.29  Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

4.30  Apertura, battitura, cardatura e pulizia delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

4.31  Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

4.32  Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

4.33  Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti, uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

4.34  Produzione di polveri metalliche.

4.35  Saldatura e taglio dei metalli con arco o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

4.36  Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

 La valutazione dei Rischi

 Il datore di lavoro , prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare una valutazione dei rischi ristretta e mirata alle mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori minorenni.

Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all’art.21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale.

La valutazione deve essere integrata con quella più generale effettuata per il D.Lgs.626/94.

In caso di esposizione media giornaliera al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, deve fornire i mezzi individuali di protezione dell'udito (cuffie, auricolari) e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
La nuova legge chiede al datore di lavoro:

·         di evidenziare, all’interno della sua azienda, i lavori particolarmente pericolosi, complessi e faticosi ai quali è bene non adibire i lavoratori minorenni;

·         di tenere conto, nell’assegnare i compiti lavorativi dell’inesperienza professionale e delle scarse conoscenze lavorative del minore. 

Per procedere correttamente alla valutazione dei rischi occorre:

1)       elencare le attività che saranno assegnate ai minori  e indicare i relativi rischi per la sicurezza e la salute.
In particolare, devono essere individuate le macchine e le attrezzature utilizzate, le sostanze pericolose (tossiche e nocive), il livello del rumore, previsto, l’eventuale movimentazione dei carichi.

2)       successivamente il datore di lavoro provvede a verificare se tali rischi sono compresi fra quelli previsti all’Allegato I del D.Lgs. 345/99.

a)       se non sono compresi si può procedere all’assunzione dopo avere richiesto la certificazione dell’idoneità da parte del medico competente (vedi punto 2)

b)       se sono compresi non è possibile procedere all’assunzione salvo la richiesta di deroga (vedi punto 3) e quindi anche il rilascio dell’idoneità del medico competente (vedi punto 2).

3)       la scheda di valutazione del rischio per il minore andrà ad integrare il documento della valutazione dei rischi realizzato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94. 

 L’idoneità della mansione 

La sorveglianza sanitaria (Visita medica preventiva e periodica a cadenza annuale) è sempre obbligatoria, in tutte le tipologie di attività.

Nel caso di attività lavorative  soggette alla sorveglianza sanitaria è  effettuata dal medico competente dell’azienda.

Le mansioni che non richiedono la sorveglianza sanitaria (attività “non tabellate”) sono invece verificate dall’ASL.

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, di cui all’art.44 del D.Lgs.277/91viene esteso, nel caso degli adolescenti, anche alle mansioni che hanno un Lep, d (livello di esposizione medio giornaliero al rumore) compreso tra 80 e 85 dB(A), con periodicità biennale. In caso di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) (che è il limite fissato per gli adolescenti) la periodicità diventa annuale.

Orario di lavoro 

E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno . Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.

L'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

I minori non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

 

 

LEGISLAZIONE

Legge ordinaria del Parlamento n° 977 del 17/10/1967 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti come modificata dal del DLgs. 4 agosto 1999, n.345.     

Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo del Governo n° 345 del 04/08/1999
Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Tutela del Lavoro - Lavoro delle donne e dei fanciulli
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n.257 
-Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2000) - (Obbligo frequenza corsi di 120 ore)
  

               

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