Decreto Dirigente unità organizzativa 10 agosto 2005, n. 12544

Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione

IL DIRIGENTE DELL’U.O. PREVENZIONE, TUTELA SANITARIA E VETERINARIA

Richiamato il d.m. 1º dicembre 2004, n. 329 avente per oggetto: «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93»;

Considerato che il suddetto decreto apporta rilevanti modifiche e innovazioni alle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) in materia di prevenzione dei rischi da sovrapressione, in attuazione dei contenuti della Direttiva Europea 97/23/CE «Pressure Equipment Directive» (PED);

Ritenuto pertanto che l’applicazione del suddetto d.m. comporti la necessità di azioni di indirizzo nei confronti delle ASL e di indicazioni operative sull’attuazione di alcune specifiche disposizioni innovative;

Preso atto che, al fine di predisporre linee guida regionali in materia, è stato attivato un apposito gruppo di lavoro presso la U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria di questa Direzione Generale, con la partecipazione di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medici delle ASL, ed in particolare dei Servizi Sicurezza e Impiantistica;

Visto il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione» predisposto dal gruppo di lavoro sopra richiamato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verificato che il documento di cui al punto che precede contiene considerazioni su aspetti generali di attuazione del citato d.m., indicazioni procedurali per l’effettuazione della attività di riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione considerate, nonché procedure per affrontare alcuni casi particolari di apparecchiature tra cui quelle in esonero;

Ritenuto di approvare il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione», allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni che individuano le competenze e i poteri dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura»;

Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura»;

Decreta

1. di approvare il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione», allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.


Allegato

Premessa
Il 12 febbraio 2005 è entrato in vigore il d.m. 1º dicembre 2004, n. 329 (di seguito denominato decreto), avente per oggetto:»Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93». Quest’ultimo d.lgs. è il regolamento di attuazione della Direttiva Europea 97/23/CE «Pressure Equipment Directive» (PED).
L’Unità Organizzativa Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria della Direzione Generale Sanità ha provveduto a segnalare alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed in particolare ai Dipartimenti di Prevenzione Medici - Servizi Sicurezza e Impiantistica, deputati all’effettuazione delle verifiche e controlli periodici in materia, l’entrata in vigore del decreto, fornendo una serie di prime indicazioni operative sugli aspetti più rilevanti introdotti dal nuovo regolamento.
Essendo successivamente emersa, da parte degli operatori dei Servizi Sicurezza e Impiantistica delle ASL, la necessità di chiarire le modalità di applicazione di alcuni punti particolarmente controversi del decreto, è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro regionale che ha predisposto le presenti linee guida.
La finalità è quella di fornire indirizzi di carattere generale sull’applicazione del decreto, nonché indicazioni operative alle ASL sulle procedure e modalità da adottare per l’effettuazione delle verifiche di controllo periodico con riferimento ad alcune casistiche più ricorrenti.

1. Soggetti competenti
Nel testo del decreto vengono ripetutamente indicati con la dizione «soggetti verificatori» o «soggetti preposti», i soggetti cui compete l’effettuazione delle verifiche, sia di primo impianto ovvero di messa in servizio, sia di tipo periodico.
Sebbene non siano espressamente individuati tali «soggetti», nelle premesse del decreto è fatto esplicito riferimento al d.lgs. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro», che attribuisce all’ISPESL ed alle USL (oggi ASL), le funzioni di verifica che il decreto prevede.
Nella circolare del Ministero Attività Produttive del 23 maggio 2005 «Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329», inviata solo ai costruttori ed utilizzatori di attrezzature a pressione ed insiemi, si afferma che le verifiche di primo impianto e quelle periodiche possono essere effettuate da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori.
In proposito la Regione Toscana, a nome del Coordinamento Interregionale, ha inviato al Ministero stesso il 12 luglio u.s. una richiesta di chiarimenti, sollevando dubbi sulla interpretazione formulata e segnalando alcune incongruenze.
Si ritiene che la questione potrà essere affrontata e chiarita solo con una specifica disposizione normativa nazionale, emanata ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 93/2000.

2. Messa in servizio: obblighi dell’utilizzatore ed esclusioni

2.1 Attrezzature/insiemi installati e assemblati dopo il 12 febbraio 2005
Il decreto stabilisce che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall’utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio.
Sono oggetto di tale verifica tutte le attrezzature ed insiemi di cui all’art 1 del decreto con esclusione delle apparecchiature indicate all’art. 5.
Inoltre sono soggetti a tale verifica anche i nuovi impianti intesi come apparecchi già in uso che:
1. per effetto di cessione o compravendita debbono essere installati nuovamente;
2. a seguito di un trasferimento interno nella stessa azienda debbono essere diversamente allocati ed eserciti nuovamente;
3. pur non essendo oggetto di alcun trasferimento, subiscono un cambiamento d’uso o di esercizio.
La verifica suddetta deve essere richiesta dall’utilizzatore.
Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto, l’utilizzatore è tenuto, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente, corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del decreto, fra cui il verbale di verifica di primo impianto. Al riguardo va osservato che l’ISPESL, con lettera circolare prot. n. 366/05 del 7 febbraio 2005, ha stabilito che per tutte quelle attrezzature/insiemi a pressione sottoposti al controllo di messa in servizio con esito positivo la relativa dichiarazione non gli deve essere inviata.
Tra gli allegati alla dichiarazione di messa in servizio è prevista nel decreto una dichiarazione attestante la corretta installazione delle attrezzature/insiemi in conformità alle indicazioni contenute nel manuale d’uso del fabbricante; per redigere tale dichiarazione il decreto cita come riferimento il d.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403, abrogato e sostituito dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che pertanto rappresenta il riferimento da adottare.
Per le apparecchiature costruite prima del d.lgs. 93/2000, non provviste del manuale d’uso, la dichiarazione di corretta installazione di cui sopra dovrà avere come riferimento le vigenti norme di buona tecnica.
Per le apparecchiature escluse dall’obbligo di verifica di primo impianto, ma soggette a controllo o verifica periodica, tale dichiarazione deve essere inviata dall’utilizzatore, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura, all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente, sempre corredata da una serie di documenti tecnici ma senza il verbale di verifica di primo impianto.
In questo caso però l’utilizzatore deve attestare che le attrezzature/insiemi messi in esercizio siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati in maniera conforme alla loro destinazione, senza pregiudicare la salute di persone, cose o animali.
Gli insiemi per cui siano state eseguite le verifiche degli accessori e dei dispositivi di controllo da parte di un Organismo notificato/Ispettorato degli utilizzatori sono esclusi dalla verifica di primo impianto purché sia evidenziata, nella documentazione da allegare alla dichiarazione di messa in servizio, l’efficienza degli accessori/dispositivi di sicurezza e controllo.

2.2 Attrezzature/insiemi installati e assemblati prima del 12 febbraio 2005
Per tutte le attrezzature esistenti già in servizio non ancora sottoposte alla verifica di messa in servizio, certificate secondo il d.lgs. 93/2000 e per le quali era stata inviata, ai sensi dell’art. 19 di quest’ultimo, comunicazione di messa in servizio, questa è da intendersi equivalente alla dichiarazione di messa in servizio purché la stessa sia integrata con i documenti tecnici e con il verbale di primo impianto, ove prevista ovviamente la verifica di messa in servizio o di primo impianto, come richiesto per le nuove attrezzature/insiemi.
È opportuno pertanto che per tutte le comunicazioni di messa in servizio già pervenute alle ASL sia richiesta tale integrazione.

2.3 Esclusioni dal controllo della messa in servizio
L’art. 5 del decreto prevede, fra le attrezzature/insiemi esclusi dalla verifica di messa in servizio, i recipienti semplici di cui al d.lgs. 311/91 con pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar·litro.
In questa condizione possono essere ricompresi anche i vasi di espansione degli impianti di riscaldamento, per cui in occasione della verifica periodica o straordinaria da parte della ASL, nel caso di loro sostituzione possono essere citati a verbale, previo ovviamente controllo della loro idoneità in relazione al corretto inserimento nell’impianto (cfr. circolare Regione Lombardia 18/SAN del 7 aprile 1997).

2.4 Modulistica
Al fine di agevolare l’invio della dichiarazione di messa in servizio è stato predisposto e allegato alle presenti linee guida (Allegato 1) un modello che può essere utilizzato per le nuove attrezzature/insiemi installati dopo il 12 febbraio 2005 e può servire da riferimento per l’integrazione delle comunicazioni di messa in servizio già inviate, relative alle attrezzature/insiemi installati prima del 12 febbraio 2005.
È comunque facoltà di ciascun utilizzatore di trasmettere nelle forme ritenute più opportune la documentazione, purché completa ed esaustiva nel rispetto di quanto espressamente richiesto nel decreto.
A corredo di tale modello si ritiene utile allegare anche un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) da utilizzare per la dichiarazione di corretta installazione delle attrezzature/insiemi in conformità alle indicazioni del manuale d’uso, come richiesto dal punto c), comma 1, dell’art. 6 del decreto.

3. Verifiche per la riqualificazione periodica

3.1 Obblighi
Il decreto pone in capo agli utilizzatori di attrezzature/insiemi a pressione una serie di obblighi in ordine alle verifiche periodiche cui gli stessi sono assoggettati.
In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori di:
• sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche;
• escludere dall’esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i termini alle verifiche periodiche;
• favorire e fornire l’assistenza necessaria per l’effettuazione delle verifiche periodiche;
• comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature/insiemi.

3.2 Classificazione
Il decreto prevede che tutte le attrezzature definite all’art. 1 debbano essere classificate in relazione alle categorie definite nell’Allegato II del d.lgs. 93/2000 e, conseguentemente, va determinata la frequenza dei controlli per la riqualificazione applicando le tabelle di cui agli Allegati A e B del decreto stesso.
Nel testo non viene precisato quale sia il soggetto che deve operare questa classificazione nei confronti delle apparecchiature preesistenti al d.lgs. 93/2000.
Al riguardo si ritiene che sia l’utilizzatore che debba provvedere a classificare l’attrezzatura, essendo il soggetto cui il decreto ha attribuito l’obbligo di far sottoporre a verifica periodica le attrezzature stesse.
Tale valutazione, essendo di natura tecnico-specialistica, può essere, ove ritenuto necessario dal funzionario della ASL preposto alla verifica periodica, supportata adeguatamente da uno specifico documento riportante le opportune argomentazioni e considerazioni tecniche alla base della classificazione effettuata e sottoscritto da idoneo tecnico competente in materia.
La classificazione dell’attrezzatura sarà poi esaminata dal funzionario della ASL preposto alla verifica periodica, che potrà accettarla o rigettarla (nel caso in cui intraveda rilevanti errori di valutazione) riportando le proprie considerazioni sul verbale di verifica periodica.

3.3 Periodo transitorio
Data la particolare complessità insita nella determinazione della classificazione delle apparecchiature potrebbe verificarsi, soprattutto nel periodo iniziale di applicazione del decreto, che l’utilizzatore non provveda a definire la classificazione dell’attrezzatura.
In tal caso si ritiene ragionevole che il funzionario della ASL preposto alla verifica periodica possa applicare, sino alla definizione della classificazione dell’apparecchio da parte dell’utente, la periodicità di verifica ritenuta più cautelativa ai fini della garanzia di sicurezza dell’apparecchiatura, richiamando sul verbale di verifica l’obbligo di classificare l’apparecchiatura.

3.4 Note tecniche per la classificazione
Per quanto attiene alla classificazione delle attrezzature a pressione si richiamano alcune definizioni:
• art. 1, comma 2, lettera h) del d.lgs. 93/2000 «pressione massima ammissibile PS»: la pressione massima per la quale l’attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante (omissis);
• art. 1, comma 2, lettera i) del d.lgs. 93/2000 «temperatura minima/massima ammissibile TS»: le temperature minima/massima per le quali l’attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;
• art. 1, comma 2, lettera l) del d.lgs. 93/2000 «volume V»: il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.
Per i recipienti costituiti da più camere si riporta il testo dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. 93/2000: «Allorché un recipiente è costituito da più camere è classificato nella categoria più elevata di ciascuna delle singole camere. Allorché una camera contiene più fluidi è classificata in base al fluido che comporta la categoria più elevata».
A tale proposito, ai fini della frequenza delle ispezioni, considerato che è possibile ad esempio che in una camera sia contenuto un fluido del gruppo 1 e in un’altra un fluido del gruppo 2 (come definiti dal d.lgs. 93/2000), nel caso di contrasto va adottata la frequenza più cautelativa.
Per quanto concerne la classificazione degli scambiatori di calore (per es. vapore/acqua surriscaldata), non essendo gli stessi menzionati espressamente in nessuna delle nove tabelle allegate al d.lgs. 93/2000 e non avendo il decreto dato indicazioni in tal senso, si ritiene che come riferimento possa essere adottata la Tabella n. 5 del d.lgs. 93/2000, che riferendosi ad «altro tipo di riscaldamento» può essere utilizzata per la classificazione dei suddetti apparecchi, riconducibili a tale definizione.

3.5 Periodicità
Il decreto regolamenta la periodicità dei controlli secondo le tabelle di cui agli allegati A e B.
Le frequenze indicate in tali tabelle possono però essere modificate qualora il manuale d’uso e manutenzione predisposto dal fabbricante indichi periodicità inferiori a quelle previste dalle tabelle stesse.
Per le apparecchiature preesistenti al d.lgs. 93/2000, e quindi prive della corrispondente classificazione di cui all’Allegato II di quest’ultimo, possono presentarsi due casi:
• apparecchiature funzionanti in maniera autonoma;
• apparecchiature funzionalmente collegate e costituenti un impianto (tecnicamente simile o analogo ad un insieme).
Si ritiene che nel primo caso la periodicità derivi dalla classificazione dell’apparecchiatura, applicando le tabelle di cui agli allegati A e B del decreto, mentre nel secondo caso è possibile, se richiesto dall’utilizzatore e valutando di volta in volta le diverse tipologie e casistiche dell’impianto, attribuire a tutte le attrezzature costituenti l’impianto la periodicità di verifica dell’attrezzatura di categoria più elevata (applicando il principio di cautela previsto per gli insiemi PED classificati secondo la categoria più elevata tra quelle attribuite ad ogni singola attrezzatura costituente l’insieme) oppure, se ritenuto più adeguato al tipo di impianto, assoggettare tutte le singole apparecchiature a verifiche periodiche secondo le rispettive periodicità derivanti dalla loro classificazione.

3.6 Casi particolari e precisazioni
I fluidi del gruppo 1 comprendono i fluidi pericolosi (per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 52/97, come «esplosivi», «estremamente infiammabili», «facilmente infiammabili», «infiammabili» quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità , «altamente tossici», «tossici» e «comburenti»); per tali casi la cadenza della verifica periodica è biennale.
Per tutti i fluidi del gruppo 2 quali aria, aria/acqua, azoto, argon, anidride carbonica, ecc. la cadenza può essere triennale o quadriennale in funzione della categoria.
Nel caso di impianto/insieme in cui coesistono apparecchi contenenti fluidi del gruppo 1 e/o del gruppo 2, l’utente può , anche per semplici questioni organizzative, chiedere di uniformare la frequenza delle verifiche alla periodicità più restrittiva, cioè biennale.
Si ritiene che tale richiesta possa essere accolta in quanto più cautelativa ai fini della sicurezza.
Per i recipienti di vapore d’acqua si ritiene che la cadenza della verifica di funzionamento triennale, o eventualmente biennale senza visite interne, sia da valutare con attenzione; quindi per questo caso specifico è opportuno acquisire una dichiarazione, da parte di idoneo tecnico competente in materia, nella quale venga espressamente affermato che il fluido contenuto non è corrosivo in relazione al materiale impiegato (vedasi ad es. degasatori termofisici, raccoglitori di spurghi, distributori di scambiatori di riscaldamento a vapore in correlazione alla formazione di condensa acida, ecc. per i quali l’esperienza ha dimostrato che può essere presente un ambiente corrosivo/erosivo).
In ogni caso è facoltà del funzionario della ASL preposto alle verifiche periodiche di prescrivere, ai sensi dell’art. 10, comma 3, ultimo paragrafo del decreto («Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita»), visite interne o verifiche d’integrità supplementari, e ciò a maggior ragione per gli apparecchi esistenti dove non siano disponibili le istruzioni d’uso del fabbricante da cui poter attingere eventuali informazioni.
In carenza della dichiarazione di un tecnico competente in materia e qualora dai verbali precedenti non emergano problemi particolari, è comunque opportuno prescrivere una visita interna entro cinque anni calcolati a far data da quella precedentemente eseguita, fatto salvo che l’apparecchio sia già esonerato dall’effettuazione della visita interna secondo la previgente normativa.
Anche nel caso di forni per la lavorazione di oli minerali, per i quali la cadenza della verifica d’integrità è passata da 4 a 10 anni, è necessario acquisire apposita dichiarazione in ordine all’assenza di corrosione. In questo caso ancor più significativo, è facoltà del funzionario della ASL di valutare caso per caso l’opportunità di far eseguire verifiche d’integrità intermedie o supplementari.
Nel corso di una verifica periodica su un’attrezzatura/insieme/impianto ove siano presenti tubazioni che per loro caratteristiche rientrano nel campo di applicazione del decreto (DN > 80) e/o recipienti per liquidi mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, è opportuno che venga evidenziato all’utente l’obbligo di denuncia all’ISPESL, come previsto dell’art. 16 del decreto.
Nel caso di impianti di riscaldamento già assoggettati al regime di verifiche periodiche previste dal regolamento di cui al decreto 1 dicembre 1975 si ritiene che debba essere mantenuta l’attuale periodicità per le verifiche suddette, in quanto nel d.lgs. 93/2000 e nel decreto non esistono riferimenti precisi per la loro classificazione e quindi per la determinazione della nuova periodicità.
Nel caso di apparecchi itineranti (ad es. serbatoi contenenti premiscelati a base cementizia, generatori di vapore mobili, ecc.) soggetti a frequenti spostamenti e nuove installazioni, si ritiene che la dichiarazione di messa in servizio debba essere presentata solo per la prima installazione cui viene sottoposto l’apparecchio dopo la verifica di primo impianto.
Peraltro, essendo indispensabile acquisire la dichiarazione di corretta installazione prevista dall’art. 6, comma 1, lettera c) del decreto relativa allo specifico luogo di installazione, è opportuno che tale documento venga chiesto all’atto della verifica periodica.
Infine va ricordato alle aziende utilizzatrici l’obbligo di comunicare alla ASL la messa fuori servizio e/o la disinstallazione di un apparecchio ogniqualvolta ricorrano tali condizioni, come previsto dall’art. 7, comma 2, lettera d) del decreto.

3.7 Norme tecniche
Poiché il decreto non fornisce indicazioni su quali norme tecniche debbano essere applicate e/o utilizzate come riferimento per l’effettuazione delle verifiche periodiche, si ritiene che, in assenza di specifiche norme tecniche che sostituiscano, modifichino o integrino l’apparato normativo attuale, sia ragionevole riferirsi alle norme tecniche vigenti, che opportunamente ed adeguatamente utilizzate permettono di svolgere le verifiche di controllo sia sulle apparecchiature preesistenti al d.lgs. 93/2000 sia sulle attrezzature/insiemi installati successivamente.

4. Esenzione dalla riqualificazione periodica
Qualora il funzionario della ASL riconosca che l’attrezzatura/apparecchiatura già in servizio rientra tra quelle esentate dall’obbligo della riqualificazione periodica, è opportuno richiamare all’utilizzatore il rispetto di tutte le norme di buona tecnica applicabili affinché l’apparecchio sia mantenuto in buono stato di conservazione ed efficienza.
L’art. 11 del decreto prevede per l’esclusione dall’obbligo della riqualificazione periodica una serie di condizioni oggettive tranne che per i recipienti di cui alla lettera a), per cui è prevista l’assenza di «fenomeni di corrosione interna ed esterna o esterna».
In tal caso è opportuno che il funzionario della ASL in occasione della verifica periodica su attrezzature che possiedono i requisiti di cui sopra, acquisisca, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, una dichiarazione che attesti tale condizione.
Tra le attrezzature che possono essere esentate dall’obbligo della riqualificazione periodica rientrano:
a) i polmoni di aria compressa aventi pressione massima di bollo 12 bar e capacità massima 1000 litri (l), anche quando collegati ad attrezzature non escludibili, e le autoclavi aria/acqua da 6 bar e capacità massima 2000 l;
b) i recipienti di volume non superiore a 1000 l e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
c) i recipienti di vapore d’acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar (ad esempio i produttori di vapore per le sterilizzatrici);
d) i recipienti di vapore d’acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar (ad esempio i ricevitori di vapore per le sterilizzatrici);
e) i generatori di acetilene;
f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto.
Pertanto ai fini dell’esenzione devono verificarsi almeno due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500;
2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000 (es. alcuni collettori di vapor d’acqua);
g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo 2;
h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo 2 e classificati nella I e II categoria;
i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d’acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.

4.1 Casi particolari - Recipienti costituiti da più camere
Ai fini dell’esclusione dalla verifica periodica dei recipienti costituiti da più camere, i parametri da considerare sono:
- come pressione, la massima tra quelle esistenti nelle varie camere, purché naturalmente generata da fluido allo stato di gas/vapore, liquido surriscaldato;
- come capacità , la somma delle capacità delle varie camere occupate da fluido avente la stessa natura fisica citata al precedente punto.
Esempi:
a) apparecchi contenenti bagni di tintura aventi serpentino con PS > 0.5 bar e corpo con PS < 0.5 bar ma senza collegamento diretto con l’atmosfera, cioè protetto da valvola di sicurezza, normalmente dotati di dispositivi di sicurezza a manovra unica o multipla per l’apertura dei coperchi o delle portelle: sono soggetti a collaudo dell’ISPESL o, se costruiti in accordo alla direttiva 97/23/CE, a dichiarazione di conformità alla direttiva stessa con le istruzioni per l’uso in genere conformi alle modalità di collaudo dell’ISPESL, quindi sono soggetti a riqualificazione periodica;
b) mescolatori per l’industria cosmetica e similari che hanno una camicia o un semitubo elicoidale di riscaldamento a vapore avente PS > 0,5 bar: se il corpo è dotato di valvola di sicurezza si considera l’intera capacità , mentre se il corpo è in collegamento diretto con l’atmosfera si considera la sola capacità rispettivamente della camicia o del serpentino: in questo caso se PS < 10 bar e P·V “ 400 bar/litro l’apparecchio non è da sottoporre alle verifiche per la riqualificazione periodica.

5. Casi particolari con riferimento agli insiemi complessi
Nel caso si considerino un impianto chimico di nuova fornitura, per il quale il fabbricante ha rilasciato una dichiarazione di conformità globale ai sensi della direttiva 97/23/CE, cioè relativa all’intero impianto, oppure un intero gruppo di una centrale termoelettrica come i moderni impianti cosiddetti a ciclo combinato, può succedere che per tali impianti il concetto di insieme venga sostanzialmente «estremizzato», sfruttando la definizione di cui all’art. 1, lettera f) del d.lgs. 93/2000: «varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale», nonché il preambolo alla direttiva 97/23/CE che recita «la presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale; tali insiemi possono andare da un insieme semplice quale una pentola a pressione fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua».
In tal senso l’utente potrebbe essere indotto a considerare insieme tutto l’intero complesso produttivo.
È bene precisare che in tali casi, per procedere alle verifiche periodiche per la riqualificazione risulta necessario «scomporre» l’insieme nelle singole attrezzature a pressione e nelle loro tubazioni di collegamento, applicando a ciascuna di esse la relativa periodicità.

6. Apparecchi già in esonero ai sensi dell’art. 51 del d.m. 21 maggio 1974
Gli apparecchi in esonero ai sensi dell’art. 51 del d.m. 21 maggio 1974 sono apparecchi a vapore e recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti facenti parte di impianti a ciclo continuo per i quali è stato concesso dall’ISPESL l’esonero dall’esame annuale dell’efficienza delle valvole di sicurezza, a condizione che:
• sia presentata una relazione tecnica conforme al punto 3.1 della regola E.1.B.5 del d.m. 21 maggio 1974;
• la taratura delle valvole di sicurezza venga effettuata ad intervalli di tempo di tre anni;
• la natura del fluido sia tale da non pregiudicare l’efficienza delle valvole di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche dei materiali costituenti le valvole stesse;
• l’impianto sia dotato dei dispositivi necessari a garantire il rispetto dei limiti di progetto di temperatura e pressione;
• in sede di verifica di esercizio venga accertato, anche attraverso l’esame delle registrazioni disponibili presso l’impianto, che la funzione dei sistemi di regolazione e controllo sia rimasta invariata rispetto alle indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata dall’utente.
In passato a fronte del rispetto delle condizioni di cui sopra era consentito anche che gli apparecchi a vapore inseriti in detti impianti fossero esonerati dalla prescrizione relativa alla effettuazione della visita interna a scadenza biennale, a condizione che il fluido non fosse corrosivo in relazione al tipo di materiale costituente l’apparecchio considerato. In pratica si effettuava una verifica di funzionamento annuale e una verifica d’integrità ogni dieci anni come per tutti gli altri apparecchi.
Con l’entrata in vigore del decreto tali esoneri sono decaduti, in quanto sono previste frequenze di ispezione differenti:
1) la cadenza della taratura delle valvole di sicurezza, dovendo seguire la cadenza delle prove di esercizio, diventa in genere biennale (allegato A, fluidi del gruppo 1, prima riga);
2) nell’allegato B (fluidi del gruppo 2) non si distingue tra generatori di vapore a fuoco diretto e a sorgente termica diversa dal fuoco (come di norma presenti negli impianti a ciclo continuo), per cui in entrambi i casi si impone una visita interna ed una verifica di funzionamento biennale, nonché una verifica d’integrità decennale.
Le nuove periodicità si applicano a partire dalla prima verifica in scadenza (art. 15, comma 2).
Per applicare periodicità diverse da quanto sopra, l’utente deve essere autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive (art. 10, comma 5).

7. Recipienti g.p.l. esonerati ai sensi del d.m. 29 febbraio 1988 e s.m.i.
Per quanto riguarda i recipienti g.p.l. esonerati ai sensi del d.m. 29 febbraio 1988 e s.m.i., interpretando quanto indicato nella nota del Ministero delle Attività Produttive del 14 marzo 2005 prot. 14867 come provvedimento autorizzativo previsto dall’art. 10, comma 5, del decreto e considerato quanto espresso nella circolare ISPESL del 21 aprile 2005, prot. A00-09-1351, si ritiene di poter applicare l’attuale regime degli esoneri sia ai recipienti esistenti che a quelli di nuova costruzione/installazione, fatte salve eventuali successive modifiche o chiarimenti a tali disposizioni.

8. Apparecchi già in esonero ai sensi dell’art. 43 del d.m. 21 maggio 1974 - Generatori di vapore a funzionamento automatico
Per quanto riguarda i generatori di vapore a funzionamento automatico in esonero ai sensi dell’art. 43 del d.m. 21 maggio 1974 (con producibilità massima 3 t/h e pressione massima 14,7 bar) come noto può essere concesso l’esonero dall’assistenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore abilitato. Di solito tali generatori, essenzialmente a tubi da fumo, sono equipaggiati con i dispositivi necessari al loro funzionamento in automatico che rispondono ai requisiti stabiliti dalle specifiche tecniche E.2.E.3 del d.m. 21 maggio 1974; si ritiene che per tali generatori che già usufruiscono dell’esonero possa essere mantenuta tale condizione.
Per le nuove installazioni si farà riferimento alla verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio.

9. Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco (art. 41 d.m. 21 maggio 1974)
I generatori a sorgente termica diversa dal fuoco, che di norma sono esonerati dall’assistenza del conduttore abilitato a condizione che sia garantita la conduzione da parte di personale maggiorenne e capace, devono, tra le altre condizioni, rispettare quella prevista dalle specifiche tecniche E.2.E.1 del d.m. 21 maggio 1974 (le membrature a pressione sono progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di riscaldamento stesso). In genere questa condizione è difficilmente rispettata per i generatori a recupero di calore come i GVR delle centrali a ciclo combinato e i generatori a recupero dei termovalorizzatori e similari, per cui esclusivamente per questi ultimi tipi di generatori si conferma l’obbligo dell’assistenza di uno o più conduttori abilitati.

10. Verifiche d’integrità - Riparazioni o modifiche

10.1 Verifiche di stabilità
Se in occasione della verifica d’integrità si rilevassero diminuzioni di spessore che non necessariamente richiedono interventi di riparazione, ma ad esempio una verifica di stabilità , il funzionario della ASL potrà richiedere tale verifica parziale (cioè relativa alla sola membratura interessata) o totale.
Per gli apparecchi esistenti, cioè progettati, costruiti e collaudati in accordo alle norme nazionali, il funzionario della ASL potrà richiedere ed acquisire:
- i calcoli elaborati in accordo alle norme adottate nel progetto dell’apparecchio o alle raccolte VSR/VSG ed il disegno revisionato (entrambi timbrati e firmati da tecnico abilitato);
- il benestare del costruttore originario, o in sua assenza (per cessata attività , fallimento, ecc.), il benestare dell’utente che assume la figura giuridica di fabbricante;
- la dichiarazione del progettista, redatta secondo la vigente normativa, dove sia indicato espressamente che nel calcolo si è tenuto conto delle altre azioni, se influenti e significative, oltre la pressione.
Per gli apparecchi progettati, costruiti e collaudati in accordo alla direttiva PED potrà essere acquisita una certificazione di idoneità rilasciata dal fabbricante sotto la sorveglianza di un Organismo notificato o, se ammesso, da un Ispettorato degli utilizzatori.

10.2 Riparazioni o modifiche
La normativa distingue abbastanza chiaramente la differenza tra riparazione e modifica: «La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un’attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio».
Si ritiene che i funzionari delle ASL possano rientrare tra i soggetti abilitati ad effettuare verifiche d’integrità supplementari, o collaudi che dir si voglia, nei casi di semplici sostituzioni di una parte di un apparecchio con altra identica, quali ad esempio:
- sostituzioni di fasci tubieri;
- sostituzioni di distributori di scambiatori;
- ritubature di generatori a tubi da fumo che non implichino operazioni di saldatura.
Rimangono soggetti al collaudo dell’ISPESL (che è anche Organismo notificato), o di un Organismo notificato autorizzato ad effettuare i controlli per le valutazioni di conformità alla direttiva PED, tutti gli interventi di riparazione che prevedano operazioni di saldatura o modifiche in genere, le quali richiedono una adeguata preparazione tecnica (su materiali, qualifiche procedimenti di saldatura, qualifiche saldatori, controlli non distruttivi) e l’accesso a norme tecniche, linee guida, elenchi di materiali ammessi all’impiego, ecc. di cui le ASL di norma non dispongono.

11. Sistema tariffario
Il decreto non contiene indicazioni riguardo alla remunerazione delle attività di verifica periodica delle attrezzature/insiemi a pressione.
Si ritiene pertanto che per il momento possa rimanere in vigore il regime tariffario adottato da ciascuna ASL; l’attuale sistema tariffario dovrà essere comunque rivisto in armonia con quanto prevede l’attuale quadro normativo generale, introducendo un nuovo criterio di remunerazione «a prestazione», che ciascuna ASL potrà comunque adattare alle proprie esigenze.
In linea di massima ci si potrebbe ancora riferire al metodo a scaglioni sulla base del prodotto PS◊V (pressione massima per capacità totale), fatte salve alcune prestazioni difficilmente quantificabili se non con tariffa oraria.
Nelle more di tale revisione tariffaria, si ritiene che le attrezzature/insiemi di cui le ASL hanno già ricevuto comunicazione di messa in servizio (ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 93/2000) o dichiarazione di messa in servizio (ai sensi dell’art. 6 del decreto) non siano da assoggettare all’applicazione della «quota annua», da parte delle ASL che adottano tale sistema tariffario, sino al momento in cui verranno sottoposte alla prima verifica periodica.

ALLEGATI

Allegato 1: Modello dichiarazione messa in servizio (DMS) di attrezzature/insiemi a pressione
Il modello allegato rappresenta un ausilio per agevolare gli utilizzatori nella presentazione della dichiarazione di messa in servizio di attrezzature/insiemi a pressione o per l’invio della documentazione integrativa nel caso di attrezzature/insiemi per i quali alla data del 12 febbraio 2005 sia già stata presentata la comunicazione di messa in servizio.
È facoltà di ciascun utilizzatore di trasmettere nelle forme ritenute più opportune la documentazione, purché completa ed esaustiva di quanto espressamente richiesto nel decreto.

Allegato 2: Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da impiegare per la dichiarazione di corretta installazione (DCI) di attrezzature/insiemi a pressione

Allegato 1: Modello dichiarazione messa in servizio (DMS) di attrezzature/insiemi a pressione

Azienda Sanitaria Locale di ...................................................
Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio Sicurezza e Impiantistica
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in attuazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 93/2000
Il sottoscritto ................... in qualità di legale rappresentante della ditta ..................................
con sede legale in ................................................................................................... via ...................................................... telefono n. ............................................... partita IVA ..........................................................................................................
DICHIARA
la messa in servizio, presso il proprio insediamento produttivo di:
Comune ......................................................................... via ............................................................................ n. .........
delle attrezzature/degli insiemi a pressione di seguito elencate/i:
 
Costruttore n. Fabbrica o
Matricola
bar °C litri tipo fluido fluido gruppo
1 o 2
attrezzature o
insieme
categoria
I; II III; IV
installazione
a cura
dell'utilizzatore
sull'impianto
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .


Si allega in copia per ogni singola/o attrezzatura/insieme:
• relazione tecnica con schema di impianto (come previsto dal punto 1.b del d.m. 1 dicembre 2004)
• dichiarazione corretta installazione secondo manuale d’uso (come previsto dal punto 1.c del d.m. 1 dicembre 2004)
• verbale di verifica di «primo impianto o messa in servizio», ove prescritta (come previsto dal punto 1.d del d.m. 1 dicembre 2004)
• elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica, se ne ricorre il caso (come previsto dal punto 1.e del d.m. 1 dicembre 2004)
• per attrezzature/insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio: documentazione attestante i requisiti previsti dall’art. 6, punto 4, e dall’art. 5, comma 1, lettera d) del d.m. 1 dicembre 2004.

Si allega inoltre, su Vs. richiesta, copia della Dichiarazione CE di conformità/copia del frontespizio del libretto matricolare.

Data ...................................

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)


Allegato 2: Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da impiegare per la dichiarazione di corretta installazione (DCI) di attrezzature/insiemi a pressione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 38 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
da produrre agli organi dalla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblico servizio

                                                                Spett.le ..................................
                                                                         ..................................
Il/La sottoscritto/a ............................................ nato/a a ............................................ il ....................................................................................................................
residente a ........................................................................................................... via ............................................................................................... n. ................
consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA (1)
....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. ......................., ......................
Il/La dichiarante (2)
..............................................

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

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(1) Indicare l’oggetto della dichiarazione.
(2) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
___